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Forfettari

La legge di stabilità 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni. Per gli aderenti, in sintesi, sono previste rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese.Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Requisiti

Possono accedere al regime forfetario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione, purché nell’anno precedente:
  • abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori ad € 85.000,00 (ragguagliati all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno)
  • abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti. Alla determinazione del limite concorrono gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro, nonché le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari
  • il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro. Non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, e anche se detenuti in locazione, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione. Rilevano, invece, nel calcolo del limite: per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore normale degli stessi determinato alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato; per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto. I beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per l’uso personale o familiare, concorrono alla formazione del predetto limite nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Non concorrono, infine, al calcolo del limite dei 20.000 euro i beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’impresa il cui costo unitario non sia superiore a 516,45 euro.
Coeficienti di redditività

La base su cui calcolare il reddito e l'imposta è data dal fatturato moltiplicato per il coeficiente di redditività del codice ateco aziendale.
 
Tipologia di attività Codici ATECO relativi Coefficiente di redditività Limite ricavi    
Industrie alimentari e delle bevande (10-11) 40% € 65.000
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45- (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40% € 65.000
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40% € 65.000
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82-47.89 54% € 65.000
Costruzioni e attività immobiliari (41-42-43) – (68) 86% € 65.000
Intermediari del commercio 46.1 62% € 65.000
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55-56) 40% € 65.000
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64-65-66) – (69-70-71-72- 73-74-75) – (85) – (86-87-88) 78% € 65.000
Altre attività economiche (01-02-03) – (05-06-07-08-09)– (12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33) – (35) –(36-37-38-39) – (58-59-60-61-62-63) – (77-78-79-80-81-82) – (84)
– (90-91-92-93) (94-95-96) – (97-98) – (99)
67% € 65.000

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