Il venditore porta a porta, pertanto, può esercitare la propria attività:
- con vincolo di subordinazione, ossia come dipendente della casa mandante, con un vero e proprio contratto di lavoro subordinato;
- senza vincolo di subordinazione:
- attraverso un contratto di agenzia; in questo caso il soggetto avrà tutti gli obblighi fiscali e contributivi di un normale agente mandatario;
- senza necessità di aprire un contratto di agenzia; i soggetti esercitano l’attività in modo occasionale, se il reddito al netto della deduzione forfetaria del 22 per cento non supera 5.000 euro (6.410,26 euro lordi) oppure abituale, se le provvigioni percepite sono superiori a tale importo.
Il reddito imponibile dell’incaricato alla vendita porta a porta che non ha un vincolo di subordinazione con l’impresa mandante è assoggettato a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con aliquota pari al 23%. La ritenuta deve essere applicata sull’ammontare delle provvigioni percepite, ridotte del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. L’applicazione della ritenuta a titolo di imposta esonera i venditori incaricati alle vendite a domicilio dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (cfr. R.M. 12 luglio 1995, n. 180/E). Nel caso in cui gli stessi possiedano altri redditi nel periodo d’imposta, in sede di dichiarazione non dovranno comunque essere dichiarate le provvigioni percepite per lo svolgimento di tale attività.
Gli adempimenti a cui è tenuto ad adempiere il venditore porta a porte munito di p.iva, per la succitata attività, sono pertanto di natura:
- emissione e conservazione delle fatture elettroniche
- IVA (versamento IVA fatture di vendita, dichiarazione annuale IVA, ecc..)
- previdenziale (gestione separata INPS ripartita 1/3 a proprio carico e 2/3 a carico dell'azienda mandante).