Redditi degli Influencer
I Redditi degli Influencer sono, per molti, un vero e proprio grattacapo perché si deve trovare il corretto inquadramento su una normativa sorta quando queste attività non esistevano. Nel TUIR, infatti, non esistono norme ad hoc che disciplinino i profili fiscali ai fini delle imposte dirette e indirette scaturenti dallo svolgimento dell’attività di Influencer.
Il primo nodo da sciogliere è capire se queste attività possano essere esercitate con la ritenuta d'acconto. La normativa da richiamare è quella del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni in Legge 21 giugno 2017, n. 96 che disciplina le prestazioni occasionali (art. 54 bis). Il concetto di occasionalità non è applicabile nel mondo degli Influencer dato che i follower sono il frutto di un lavoro costante nel tempo. Mancano dunque i requisiti di saltuarietà e limitatezza nel tempo dell'attività, poco ha valore se si eccedono o meno i 5.000 euro nel corso dell'anno solare.
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Regione Piemonte, n. 219/2/23 relativa al caso Cristiano Ronaldo ha, fortunatamente, contribuito a fugare le incertezze interpretative fino a quel momento esistenti. Lo sfruttamento economico dell'immagine quali redditi diversi (art. 67 del Tuir) non può essere adottata dagli influencer.
I giudici hanno concluso che la gestione della propria immagine in modo abituale e professionale possiede i connotati tipici dell’attività di lavoro autonomo e, dunque, tutti i proventi ritratti per effetto dello svolgimento dell’attività di influencer rappresentano, per il percettore, reddito di lavoro autonomo esercitato abitualmente (articoli 53 del Tuir).
Resta dunque da capire quale tipologia di partita iva adottare: forfettaria, semplicata o ordinaria ed il regime previdenziale da scegliere. Decisioni da prendere con estrema accuratezza perchè potrebbero da sole determinare il successo o il fallimento della tua attività.
La nostra Società DNA PRO SRL è pronta ad assisterti con consulenze mirate, pianificazioni tributarie sartoriali e con la consulenza strategica necessaria per l'avvio e la gestione del tuo bussiness.
Il primo nodo da sciogliere è capire se queste attività possano essere esercitate con la ritenuta d'acconto. La normativa da richiamare è quella del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni in Legge 21 giugno 2017, n. 96 che disciplina le prestazioni occasionali (art. 54 bis). Il concetto di occasionalità non è applicabile nel mondo degli Influencer dato che i follower sono il frutto di un lavoro costante nel tempo. Mancano dunque i requisiti di saltuarietà e limitatezza nel tempo dell'attività, poco ha valore se si eccedono o meno i 5.000 euro nel corso dell'anno solare.
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Regione Piemonte, n. 219/2/23 relativa al caso Cristiano Ronaldo ha, fortunatamente, contribuito a fugare le incertezze interpretative fino a quel momento esistenti. Lo sfruttamento economico dell'immagine quali redditi diversi (art. 67 del Tuir) non può essere adottata dagli influencer.
I giudici hanno concluso che la gestione della propria immagine in modo abituale e professionale possiede i connotati tipici dell’attività di lavoro autonomo e, dunque, tutti i proventi ritratti per effetto dello svolgimento dell’attività di influencer rappresentano, per il percettore, reddito di lavoro autonomo esercitato abitualmente (articoli 53 del Tuir).
Resta dunque da capire quale tipologia di partita iva adottare: forfettaria, semplicata o ordinaria ed il regime previdenziale da scegliere. Decisioni da prendere con estrema accuratezza perchè potrebbero da sole determinare il successo o il fallimento della tua attività.
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Come possiamo esserti utile?
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