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Consulenza
15 Gen 25

Rimborsi Spese per Forfettari 2025

Rimborsi Spese per Forfettari: Novità 2025 e Dubbi Interpretativi

La nuova formulazione dell’Art. 54 TUIR (introdotta dal D.Lgs. 192/2024) stabilisce che:
✅  I rimborsi spese addebitati analiticamente al committente non concorrono al reddito del professionista.
❌  Ma attenzione: le stesse spese non sono deducibili (salvo eccezioni per casi specifici).
I rimborsi spesa addebitati forfettariamente rimangono oggetto di imposizione tributaria!

Esempio pratico:
  • Un consulente fattura 1.000€ + 200€ di rimborso spese (documentate).
  • Solo 1.000€ entrano nel reddito imponibile.
  • I 200€ non sono tassati, ma non potranno essere detratti come costo.

Il Problema per i Forfettari: Norma Ambigua
Sebbene il principio possa apparentemente estendersi al regime forfettario (L. 190/2014), la riforma:
  • Modifica esplicitamente solo l’Art. 54 TUIR (reddito lavoro autonomo ordinario).
  • Non cita il regime forfettario, lasciando un vuoto interpretativo.

Cosa significa?
  • Forfettari e clienti: Non è chiaro se i rimborsi spese possano essere esclusi dal coefficiente di redditività. 
  • Rischio contenzioso: L’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare l’esclusione, considerandola un "abbattimento del forfait".

Cosa Fare Ora? Aspettare o Adattarsi?
Sfruttare la vecchia normativa delle spese sostenute in nome e per conto del cliente che non è oggetto di imposizione tributaria. Sarà sufficiente fare intestare la spesa da rimborsare direttamente al cliente, pagarla e addebitare il tutto in fattura ai sensi dell’art. 15. Cambiare l’intestatario della spesa è solo un banale dettaglio che fa un’enorme differenza!

Come possiamo esserti utile?
  1. Consulenza dedicata ai forfettari
  2. Pianificazione fiscale forfettari
  3. Apertura, variazione, cessazione attività
  4. Dichiarazione dei redditi forfettari
  5. Consulenza in materia di Cartelle dell’Agenzia delle Riscossioni

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